di Avv. Fabio Romanenghi
Nell’ambito dei recenti provvedimenti assunti in ambito emergenziale, vi è anche la sospensione dei procedimenti amministrativi.
Infatti, l’art. 103, c. 1, D.L. 18/2020, dispone che << Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento >>.
Trattasi, dunque, di una norma di portata generale, assunta per ragioni di emergenza sanitaria, che si pone quale deroga ai tradizionali principi di cui alla L. 241/90 che, all’art. 2, c. 7, prevede che il termine possa essere sospeso per una sola volta e per non più di 30 giorni per le motivazioni indicate nella norma medesima.
Evidentemente, l’art. 103 non pone una sospensione generale dell’attività amministrativa, ma solamente dei termini che caratterizzano il procedimento. Sicché, se l’emanazione di un provvedimento non è caratterizzato da particolari termini, soprattutto di quelli posti nell’interesse di soggetti terzi (basti pensare alle osservazioni che può presentare il privato a seguito dell’avviso di avvio del procedimento), e se l’attività lavorativa del personale lo permette (tenendo, cioè, conto delle restrizioni introdotte sempre dalle nuove disposizioni), ben potrà essere concluso il procedimento.
Ai fini di offrire qualche spunto interpretativo, si può segnalare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare del 24.3.2020 (vincolante solo per il Ministero stesso e per gli enti da esso dipendenti), ha chiarito che la sospensione concerne anche le procedure di gara per l’affidamento di appalti e concessioni.
Il Ministero ha evidenziato che << tali procedure rappresentano la sedes materiae tipica di applicabilità della suddetta disposizione, in quanto in esse la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell’adozione di un provvedimento di aggiudicazione e nella successiva stipulazione di un contratto. Tale interpretazione è, peraltro, coerente con la ratio legis sottesa alla disposizione di cui trattasi da individuarsi, da un lato, nella necessità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto e, dall’altro, nella necessità di “…evitare che la PA, nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”>>.